Art. 11.
(Norma di adeguamento).

      1. L'Autorità centrale ai sensi degli articoli 24, paragrafo 7, e 27, paragrafo 2, della Convenzione è il Ministro della giustizia.
      2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, individua il punto di contatto di cui all'articolo 35 della Convenzione.